1. Le importazioni di caffe' verde in Italia e nei paesi del Benelux, da una parte, e, dall'altra, le importazioni di banane nella Repubblica federale di Germania, provenienti da paesi terzi, beneficiano di contingenti tariffari alle condizioni stabilite dai Protocolli allegati alla presente Convenzione. 2. Qualora la Convenzione venga a scadere prima della conclusione di un nuovo accordo, gli Stati membri, in attesa del nuovo accordo, beneficiano, per quanto riguarda le banane, i semi di cacao e il caffe' verde, di contingenti tariffari ammissibili ai dazi applicabili allo inizio della seconda tappa e pari al volume delle importazioni provenienti da paesi terzi durante l'ultimo anno per cui si dispone di statistiche. Tali contingenti sono maggiorati, ove occorra, proporzionalmente all'incremento del consumo nei paesi importatori. 3. Gli Stati membri che beneficiano di contingenti tariffari ammissibili ai dazi applicati al momento della entrata in vigore del Trattato, a mente dei Protocolli sulle importazioni di caffe' verde e di banane provenienti da paesi terzi, hanno il diritto di ottenere per tali prodotti, anziche' il regime di cui al paragrafo precedente, il mantenimento dei contingenti tariffari al livello che hanno raggiunto alla data di scadenza della Convenzione. Tali contingenti sono maggiorati, dove occorra, alle condizioni previste dal paragrafo 2. 4. La Commissione, a richiesta degli Stati interessati, fissa il volume dei contingenti tariffari previsti dai paragrafi che precedono.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~convenzione-art15 · fonte del testo