Le competenze attribuite alla Corte di giustizia dal Trattato che istituisce la Comunita' economica europea da una parte, e dal Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica dall'altra, sono esercitate alle condizioni rispettivamente previste da questi Trattati, da una Corte di giustizia unica composta e designata come previsto sia dagli articoli da 165 a 167 inclusi del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, sia dagli articoli da 137 a 139 inclusi del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
