[1]1. L'Assemblea e' formata di delegati che i Parlamenti sono richiesti di designare fra i propri membri secondo la procedura fissata da ogni Stato membro. 2. Il numero dei delegati e' fissato come segue:

[2]Belgio.............................. 14 Germania............................. 36 Francia.............................. 36 Italia.............................. 36 Lussemburgo............................ 6 Paesi Bassi............................ 14

[3]3. L'Assemblea elaborera' progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri. Il Consiglio, con deliberazione unanime, stabilira' le disposizioni di cui raccomandera' l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art108 · fonte del testo