[1]1. L'Assemblea e' formata di delegati che i Parlamenti sono richiesti di designare fra i propri membri secondo la procedura fissata da ogni Stato membro. 2. Il numero dei delegati e' fissato come segue:
[2]Belgio.............................. 14 Germania............................. 36 Francia.............................. 36 Italia.............................. 36 Lussemburgo............................ 6 Paesi Bassi............................ 14
[3]3. L'Assemblea elaborera' progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri. Il Consiglio, con deliberazione unanime, stabilira' le disposizioni di cui raccomandera' l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
