Gli Stati membri, le persone e le imprese hanno il diritto, presentando una domanda alla Commissione, di beneficiare di licenze di uso non esclusivo sui brevetti, sui titoli di protezione temporanea, sui modelli di utilita' o domande di brevetto, che sono proprieta' della Comunita', sempreche' essi siano in grado di sfruttare effettivamente le invenzioni che ne costituiscono l'oggetto. Alle stesse condizioni, la Commissione deve rilasciare delle sublicenze d'uso su brevetti, titoli di protezione temporanea, modelli di utilita' o domande di brevetto, quando la Comunita' benefici di licenze contrattuali che contemplino tale facolta'. La Commissione rilascia, a condizioni da fissare di comune accordo con i beneficiari, queste licenze o sub licenze e fornisce tutte le cognizioni necessarie per il loro sfruttamento. Tali condizioni riguardano in particolare un congruo indennizzo ed eventualmente la facolta' per il beneficiario di concedere a terzi delle sublicenze e l'obbligo di considerare come segreti di fabbricazione le cognizioni comunicate. In caso di mancato accordo nello stabilire le condizioni contemplate dal terzo comma, i beneficiari possono adire la Corte di giustizia perche' siano fissate condizioni idonee.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art12 · fonte del testo