Qualora, in mancanza di accordo per trattativa privata, la Commissione si proponga di ottenere la concessione di licenze d'uso in uno dei casi previsti dall'art. 17, ne' da' comunicazione al titolare del brevetto, del titolo di protezione temporanea, del modello d'utilita' o della domanda di brevetto, e specifica nella sua comunicazione il beneficiario e l'estensione della licenza.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
