La Commissione deve comunicare agli Stati membri, alle persone e alle imprese le cognizioni non contemplate dal disposto dell'art. 12, acquisite dalla Comunita', che abbiano origine dall'esecuzione del suo programma di ricerche ovvero che le siano state comunicate con facolta' di disporne liberamente. Tuttavia, la Commissione puo' subordinare la comunicazione di tali cognizioni alla condizione che restino riservate e non vengano trasmesse a terzi. La Commissione non puo' comunicare le cognizioni acquisite con riserva di restrizioni relative al loro uso e diffusione - come nel caso delle cognizioni cosiddette classificate - se non assicurando l'osservanza delle restrizioni stesse.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art13 · fonte del testo