1. Ogni amministratore dispone di un voto nel Consiglio d'amministrazione. 2. Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del Consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza semplice dei membri del Consiglio aventi voto deliberativo. La maggioranza qualificata richiede otto voti. Il regolamento interno della Banca fissa il numero legale necessario per la validita' delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art12 · fonte del testo