Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte puo', quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art157 · fonte del testo