L'esecuzione forzata e' regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva e' apposta, con la sola verificazione dell'autenticita' del titolo, dalla autorita' nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designera' a tal fine, informandone la Commissione, la Corte di giustizia e il Collegio arbitrale istituito in virtu' dell'art. 18. Assolte tali formalita' a richiesta dell'interessato, quest'ultimo puo' ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale. L'esecuzione forzata puo' essere sospesa soltanto in virtu' di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarita' dei provvedimenti esecutivi e' di competenza delle giurisdizioni nazionali.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art164 · fonte del testo