Le decisioni del Consiglio o della Commissione che importano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecunario costituiscono titolo esecutivo. L'esecuzione forzata e' regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva e' apposta, con la sola verificazione dell'autenticita' del titolo, dall'autorita' nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designera' a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia. Assolte tali formalita' a richiesta dell'interessato, quest'ultimo puo' ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale. L'esecuzione forzata puo' essere sospesa soltanto in virtu' di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarita' dei provvedimenti esecutivi e' di competenza delle giurisdizioni nazionali.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art192 · fonte del testo