La Commissione cura l'esecuzione dei bilanci, conformemente alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 183, sotto la propria responsabilita' e nel limite dei crediti stanziati. Il regolamento prevede le modalita' particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese. All'interno di ogni bilancio, la Commissione puo' procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 183, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art179 · fonte del testo