I bilanci e lo Stato di previsione di cui all'art. 171, paragrafi 1 e 2, sono stabiliti nell'unita' di conto fissata conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario stabilito in esecuzione dell'art. 183. I contributi finanziari previsti dall'art. 172 sono messi a disposizione della Comunita' dagli Stati membri nella loro moneta nazionale. I saldi disponibili di detti contributi sono depositati presso le Tesorerie degli Stati membri o presso organismi da essi designati. Per la durata di questi depositi, i fondi depositati conservano, rispetto all'unita' di conto di cui al primo comma, il valore corrispondente alla parita' in vigore il giorno del deposito. Le disponibilita' di cui trattasi possono essere collocate a condizioni che formano oggetto di accordi fra la Commissione e lo Stato membro interessato.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
