La Commissione con riserva d'informarne le autorita' competenti degli Stati membri interessati, puo' trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dal presente Trattato. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno. La Commissione comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorita' da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie, essa ricorre alla banca d'emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art208 · fonte del testo