1. La Commissione, con riserva d'informarne le autorita' competenti degli Stati membri interessati, puo' trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dal presente Trattato. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno. 2. La Commissione comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorita' da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie, essa ricorre alla Banca di emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati. 3. Per quanto si riferisce alle spese che la Commissione deve effettuare nelle monete dei paesi terzi, la Commissione, prima che i bilanci siano definitivamente approvati, presenta al Consiglio il programma indicativo delle entrate e delle spese da liquidare nelle differenti monete. Il programma e' approvato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e puo' essere modificato in corso di esercizio secondo la stessa procedura. 4. La cessione alla Commissione delle valute dei paesi terzi necessarie all'esecuzione delle spese contemplate nel programma di cui al paragrafo 3 incombe agli Stati membri secondo i criteri di ripartizione fissati dall'articolo 172. La cessione agli Stati membri delle valute dei paesi terzi introitate dalla Commissione avviene secondo gli stessi criteri di ripartizione. 5. La Commissione puo' disporre liberamente delle valute dei paesi terzi che provengono dai prestiti che essa ha emesso in questi paesi. 6. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' rendere applicabile in tutto o in parte all'Agenzia ed alle Imprese comuni il regime dei cambi previsto dai paragrafi precedenti ed eventualmente adattarlo alle necessita' del loro funzionamento.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art182 · fonte del testo