Nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 19, il titolare puo' proporre alla Commissione, ed eventualmente al terzo beneficiario, di concludere un compromesso al fine di demandare la decisione al Collegio arbitrale. Se la Commissione o il terzo beneficiario rifiuta di concludere un compromesso, la Commissione non puo' richiedere allo Stato membro o ai suoi organi competenti di concedere o far concedere la licenza d'uso. Se il Collegio arbitrale, cui e' demandata per compromesso la richiesta della Commissione, la riconosce conforme alle disposizioni dell'art. 17, esso emette una decisione motivata che importa concessione di licenza a favore del beneficiario e fissa le condizioni e la rimunerazione della licenza stessa, sempreche' le parti non si siano gia' accordate in merito.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art20 · fonte del testo