Ai fini previsti dalla presente sezione, e' istituito un Collegio arbitrale il cui regolamento e' stabilito ed i cui membri vengono designati dal Consiglio, che delibera su proposta della Corte di giustizia. Nel termine di un mese dalla loro notificazione, le decisioni del Collegio arbitrale possono formare oggetto di ricorso sospensivo delle parti alla Corte di giustizia. Il controllo della Corte di giustizia puo' vertere unicamente sulla regolarita' formale della decisione, e sulla interpretazione data dal Collegio arbitrale alle disposizioni del presente Trattato. Le decisioni definitive del Collegio arbitrale hanno forza di cosa giudicata tra le parti interessate e sono esecutive alle condizioni fissate dall'art. 164.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art18 · fonte del testo