Qualora nuove circostanze lo richiedessero, le disposizioni del presente capo relative al diritto di proprieta' della Comunita' possono subire degli adattamenti, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, ad opera del Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea. La Commissione e' tenuta a istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
