Trascorso il termine di un anno e sempreche' nuove circostanze lo giustifichino, le decisioni del Collegio arbitrale o degli organi nazionali competenti possono essere soggette a revisione per quanto concerne le condizioni della licenza d'uso. La revisione spetta all'organo da cui emana la decisione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art23 · fonte del testo