Trascorso il termine di un anno e sempreche' nuove circostanze lo giustifichino, le decisioni del Collegio arbitrale o degli organi nazionali competenti possono essere soggette a revisione per quanto concerne le condizioni della licenza d'uso. La revisione spetta all'organo da cui emana la decisione.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
