Le disposizioni del presente capo, specie quando circostanze impreviste venissero a determinare uno stato di penuria generale, possono essere modificate su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, dal Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea. La Commissione e' tenuta a istruire qualsiasi domanda presentata da uno Stato membro. Allo scadere di un periodo di sette anni a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato, il Consiglio puo' confermare l'insieme di tali disposizioni. In caso di mancata conferma, nuove disposizioni relative all'oggetto del presente capo sono stabilite conformemente alla procedura definita dal comma precedente.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
