1. La Banca sara' sempre autorizzata, a convertire in una delle monete degli Stati membri gli averi che essa detiene nella moneta di uno altro Stato membro per effettuare operazioni finanziarie rispondenti ai suoi scopi, cosi' come definiti dall'art. 130 del Trattato, e avuto riguardo delle disposizioni dell'art. 23 del presente statuto. La Banca evitera' per quanto possibile di procedere a tali conversioni qualora detenga averi disponibili o realizzabili nella moneta di cui necessita. 2. La Banca non puo' convertire in valute di paesi terzi gli averi che detiene nella moneta di uno degli Stati membri, senza il consenso di quest'ultimo. 3. La Banca puo' disporre liberamente dalla parte del suo capitale versato in oro o in valute convertibili, nonche' delle valute ottenute mediante prestiti emessi su mercati terzi. 4. Gli Stati, membri si impegnano a mettere a disposizione dei debitori della Banca le valute necessarie al rimborso del capitale e interessi dei prestiti accordati o garantiti da questa per progetti da attuare sul loro territorio.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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