A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, le norme fondamentali possono essere rivedute o completate secondo la procedura definita dall'art. 31. La Commissione e' tenuta a istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art32 · fonte del testo