Qualora nuove circostanze lo richiedano, le modalita' di applicazione del controllo previste dal presente capo possono subire degli adattamenti su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, ad opera del Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea. La Commissione e' tenuta ad istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
