1. Senza pregiudizio dell'art. 88, la Commissione, fin dall'entrata in funzione, vigila perche' siano applicati i principi fissati dagli articoli 85 e 86. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio, e in collegamento con le autorita' competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine. 2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata. Essa puo' pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalita', per rimediare alla situazione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art89 · fonte del testo