Il Consiglio, investito dalla Commissione, puo' richiederle i supplementi di informazioni e d'indagine che ritenga necessari. Se il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, ritiene che un progetto trasmesso dalla Commissione con parere sfavorevole debba essere nondimeno realizzato, la Commissione e' tenuta a sottoporre al Consiglio le proposte e la relazione particolareggiata di cui all'art. 46. In caso di parere favorevole della Commissione, ovvero nel caso contemplato dal comma precedente, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulle singole proposte della Commissione. Tuttavia, il Consiglio delibera all'unanimita' per quanto riguarda:

  • a)la partecipazione della Comunita' al finanziamento dell'Impresa comune,
  • b)la partecipazione di uno Stato terzo, di una organizzazione internazionale o di un cittadino di uno Stato terzo al finanziamento o alla gestione dell'Impresa comune.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art47 · fonte del testo