Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' ammettere interamente o parzialmente ogni Impresa comune al beneficio dei vantaggi enumerati nell'allegato III del presente Trattato del quale gli Stati membri sono tenuti a garantire l'applicazione, ciascuno per la parte che lo riguarda. Il Consiglio puo', secondo la stessa procedura, fissare le condizioni alle quali e' subordinata l'attribuzione di tali vantaggi.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
