Gli statuti delle Imprese comuni sono, ove occorra, modificati conformemente alle disposizioni particolari da essi all'uopo previste. Tuttavia, tali modificazioni non possono entrare in vigore che dopo approvazione del Consiglio, che delibera secondo le modalita' di cui all'art. 47 su proposta della Commissione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art50 · fonte del testo