Le disposizioni del presente capo sono applicabili ai beni e prodotti contemplati negli elenchi che costituiscono l'allegato IV del presente Trattato. Tali elenchi possono essere modificati su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art92 · fonte del testo