L'Agenzia ha personalita' giuridica e gode di autonomia finanziaria. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto puo' essere sottoposto a revisione secondo la stessa procedura. Lo statuto determina il capitale dell'Agenzia, e le modalita' di sottoscrizione. La maggioranza del capitale deve appartenere in tutti i casi alla Comunita' e agli Stati membri. La ripartizione del capitale e' decisa di comune accordo dagli Stati membri. Lo statuto stabilisce le modalita' della gestione commerciale dell'Agenzia. Esso puo' prevedere un canone sulle transazioni, destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art54 · fonte del testo