L'Agenzia puo' costituire, in base alle disponibilita' esistenti all'interno o all'esterno della Comunita', le scorte commerciali necessarie ad agevolare l'approvvigionamento o le normali forniture della Comunita'. La Commissione puo' decidere l'eventuale costituzione di scorte di sicurezza. Le modalita' di finanziamento di tali scorte sono approvate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art72 · fonte del testo