1. L'agenzia esercita il diritto di opzione sulle materie fissili speciali prodotte nei territori degli Stati membri,

  • a)sia per rispondere alla domanda degli utilizzatori della Comunita' alle condizioni definite dall'art. 60,
  • b)sia per costituire essa stessa delle scorte di tali materie, c) sia per esportare tali materie con l'autorizzazione della Commissione, che si conforma alle disposizioni dell'art. 59 b) comma secondo. 2. Tuttavia, pur continuando ad essere soggette all'applicazione delle disposizioni del capo VII, queste materie, come anche i residui fertili, sono lasciate al produttore,
  • a)sia per essere costituite in scorte con l'autorizzazione dell'Agenzia,
  • b)sia per essere utilizzate nei limiti dei bisogni propri dello stesso produttore,
  • c)sia per essere messe a disposizione, nei limiti del loro fabbisogno, di imprese situate nella Comunita', legate al produttore, per l'esecuzione di un programma comunicato in tempo utile alla Commissione, da vincoli diretti non aventi per oggetto ne' per effetto di limitare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, ovvero di creare abusivamente delle disparita' tra gli utilizzatori della Comunita'. 3. Le disposizioni dell'art. 89, paragrafo 1 a), sono applicabili alle materie fissili speciali prodotte nei territori degli Stati membri e sulle quali l'Agenzia non ha esercitato il suo diritto d'opzione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art62 · fonte del testo