L'Agenzia, operando eventualmente nell'ambito degli accordi sottoscritti tra la Comunita' e uno Stato terzo oppure un'organizzazione internazionale, ha il diritto esclusivo, fatte salve le eccezioni previste nel presente Trattato, di concludere accordi o convenzioni aventi per oggetto principale forniture di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'esterno della Comunita'.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art64 · fonte del testo