L'Agenzia, operando eventualmente nell'ambito degli accordi sottoscritti tra la Comunita' e uno Stato terzo oppure un'organizzazione internazionale, ha il diritto esclusivo, fatte salve le eccezioni previste nel presente Trattato, di concludere accordi o convenzioni aventi per oggetto principale forniture di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'esterno della Comunita'.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
