Se l'Agenzia non esercita il suo diritto di opzione su tutta o su parte della produzione, il produttore:

  • a)puo', sia con mezzi propri, sia mediante contratti di lavoro su ordinazione, trasformare i minerali, le materie grezze o le materie fissili speciali, a condizione di offrire all'Agenzia il prodotto di tale trasformazione;
  • b)e' autorizzato, con decisione della Commissione, a esitare all'esterno della Comunita' la produzione disponibile, con riserva di non praticare condizioni piu' favorevoli di quelle contemplate nell'offerta precedentemente fatta all'Agenzia. Tuttavia, l'esportazione delle materie fissili speciali non puo' avvenire che per mezzo dell'Agenzia, conformemente alle disposizioni dell'art. 62. La Commissione non puo' accordare l'autorizzazione quando i beneficiari di tali forniture non offrano tutte le garanzie che gli interessi generali della Comunita' saranno rispettati, ovvero quando le clausole e condizioni di tali contratti siano in contrasto con gli obiettivi del presente Trattato.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art59 · fonte del testo