1. Il diritto d'opzione dell'Agenzia copre:

  • a)l'acquisizione dei diritti di utilizzazione e di consumo delle materie la cui proprieta' spetta alla Comunita' in virtu' delle disposizioni del capo VIII,
  • b)l'acquisizione del diritto di proprieta' in tutti gli altri casi. 2. L'Agenzia esercita il suo diritto di opzione mediante la conclusione di contratti con i produttori di minerali, materie grezze o materie fissili speciali. Fatte salve le disposizioni degli articoli 58, 62 e 63, ogni produttore e' tenuto a offrire all'Agenzia i minerali, materie grezze o materie fissili speciali che egli produce nei territori degli Stati membri, preventivamente all'utilizzazione, al trasferimento o alla costituzione in scorta di tali minerali o materie.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art57 · fonte del testo