L'art. 60 e' applicabile alle domande degli utilizzatori e ai contratti tra, gli utilizzatori e l'Agenzia relativi alla fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'esterno della Comunita'. Tuttavia, l'origine geografica delle forniture puo' essere determinata dall'Agenzia, sempreche', le condizioni assicurate all'utilizzatore siano almeno altrettanto favorevoli di quelle specificate nell'ordinazione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art65 · fonte del testo