Qualora la Commissione accerti, a richiesta degli utilizzatori interessati, che l'Agenzia non e' in grado di consegnare in un termine ragionevole l'intera fornitura ordinata o parte di essa, ovvero che possa farlo soltanto a prezzi abusivi, gli utilizzatori hanno il diritto di concludere direttamente dei contratti per forniture provenienti dall'esterno della Comunita', sempreche' tali contratti corrispondano essenzialmente ai bisogni espressi nella loro ordinazione. Tale diritto e' accordato per un anno, con possibilita' di rinnovazione qualora si protragga la situazione che ha determinato il riconoscimento del diritto. Gli utilizzatori che si avvalgono del diritto previsto dal presente articolo sono tenuti a comunicare alla Commissione i contratti diretti in progetto. Questa puo', nel termine di un mese, opporsi alla loro conclusione quando siano in contrasto con gli obbiettivi del presente Trattato.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art66 · fonte del testo