Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' decidere l'applicazione anticipata dei dazi della tariffa doganale comune su quei prodotti contemplati nell'elenco B per i quali un tale provvedimento possa contribuire allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunita'.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
