I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa, beneficiano, unitamente ai loro familiari, delle prestazioni di maternita' in Spagna o in Italia, qualora:
- 1)Abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazioni nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti.
- 2)Adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di lavoro, di assicurazione, di iscrizione, di contribuzione od assimilati compiuti nell'altro Paese.
Testo vigente dal 12 marzo 1958
