I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa beneficiano, unitamente ai loro familiari, delle prestazioni delle assicurazioni malattie in Spagna e delle assicurazioni malattie e tubercolosi in Italia, qualora:

  • 1)Abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti.
  • 2)Adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di lavoro, di assicurazione, di iscrizione, di contribuzione od assimilati compiuti nell'altro Paese.
  • 3)La malattia si sia manifestata posteriormente alla loro entrata nel Paese del nuovo luogo di lavoro, a meno che la legislazione applicabile non preveda condizioni piu' favorevoli.

Testo vigente dal 12 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122~art12 · fonte del testo