Le istanze che gli interessati indirizzano alle autorita' e agli organismi competenti di uno dei due Paesi contraenti per l'applicazione della presente Convenzione, come pure gli altri atti occorrenti per l'applicazione delle legislazioni indicate all'art. 2, non possono essere respinte per il fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Paese.

Testo vigente dal 12 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122~art22 · fonte del testo