[1]Paragrafo 1 La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti: 1. In Italia:

  • a)L'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti.
  • b)L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
  • c)L'assicurazione malattie, ivi comprese le indennita' funerarie e le prestazioni in natura, per i beneficiari di pensioni e rendite.
  • d)L'assicurazione per la tubercolosi.
  • e)La tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
  • f)L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
  • g)Gli assegni familiari.
  • h)I regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono rischi o prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti.
  • i)Le assicurazioni volontarie e facoltative previste dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti. 2. In Spagna:
  • a)L'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia.
  • b)L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
  • c)L'assicurazione per le malattie e la maternita', ivi comprese le indennita' funerarie.
  • d)L'assicurazione contro la disoccupazione tecnologica.
  • c)Gli assegni familiari, i sussidi di anzianita' e natalita', i sussidi per vedove ed orfani e i sussidi scolastici.
  • f)I regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono rischi o prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti.
  • g)Il "Mutualisimo laboral".
  • h)Le assicurazioni volontarie e facoltative previste dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti.

[2]Paragrafo 2 La presente Convenzione si applichera' ugualmente a tutte le leggi ed altre disposizioni che hanno modificato o completato o che modificheranno o completeranno le legislazioni indicate al paragrafo 1. Tuttavia essa non si applichera':

  • a)Alle leggi ed altre disposizioni che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori, se a tale riguardo il Paese contraente interessato faccia opposizione entro un periodo di tre mesi dalla pubblicazione ufficiale delle medesime.
  • b)Alle leggi ed altre disposizioni concernenti un nuovo regime, se a tale riguardo non intervenga uno scambio di Note fra i due Paesi contraenti.

Testo vigente dal 12 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122~art2 · fonte del testo