Le istanze che gli interessati indirizzano alle autorita' e agli istituti competenti di uno dei due Paesi per l'applicazione della presente convenzione, come pure gli altri atti occorrenti per l'applicazione delle legislazioni indicate all'art. 2, non possono essere respinte per il fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Paese.
Testo vigente dal 20 novembre 1974
