Le Autorita' diplomatiche e consolari dei due Paesi contraenti sono autorizzate ad intervenire direttamente presso le Autorita' e gli organismi competenti dell'altro Paese, per raccogliere le informazioni utili alla tutela degli interessi dei propri connazionali, come pure a rappresentarli senza speciale mandato.

Testo vigente dal 12 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122~art19 · fonte del testo