Qualora, l'interessato, tenuto conto della totalita' dei periodi previsti all'art. 5, non puo' far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Paesi contraenti, il suo diritto a pensione e' determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli puo' far valere tali condizioni.

Testo vigente dal 12 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122~art6 · fonte del testo