Qualora, l'interessato, tenuto conto della totalita' dei periodi previsti all'art. 5, non puo' far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Paesi contraenti, il suo diritto a pensione e' determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli puo' far valere tali condizioni.
Testo vigente dal 12 marzo 1958
