[1]Paragrafo 1 Salvo quanto specificatamente disposto nell'art. 17 per il regime del "Mutualismo laboral", in tutti gli altri casi per i lavoratori italiani e spagnoli che sono stati iscritti ad uno o piu' regimi di assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti nell'uno e nell'altro Paese contraente, i periodi di lavoro, di assicurazione, di iscrizione, di contribuzione od assimilati compiuti in tali regimi sono totalizzati sia per la determinazione del diritto alle prestazioni, sia per il mantenimento e il riacquisto di tale diritto.

[2]Paragrafo 2 Salvo quanto specificatamente disposto nell'art. 17 per il regime del "Mutualismo laboral", in tutti gli altri casi, qualora la legislazione di uno dei due Paesi contraenti subordini la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi siano stati compiuti in una professione sottoposta ad un regime speciale di assicurazione, sono totalizzati per la concessione di tali prestazioni soltanto i periodi compiuti nel regime corrispondente dell'altro Paese. Se in questo Paese non esiste un regime speciale per detta professione, sono totalizzati per la concessione di dette prestazioni i periodi compiuti nella stessa professione in uno degli altri regimi previsti al paragrafo 1. Se cio' nonostante l'interessato non raggiunge le condizioni per il diritto alle prestazioni di cui trattasi, i periodi compiuti nei regimi speciali sono totalizzati per la concessione delle prestazioni degli altri regimi previsti al paragrafo 1.

[3]Paragrafo 3 Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2 ogni ente assicuratore determina, secondo la legislazione per esso vigente e tenuto conto della totalita' dei periodi compiuti, senza distinzione del Paese contraente dove essi sono stati compiuti, se l'interessato adempia alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni previste da tale legislazione. Nell'accordo amministrativo previsto all'art. 26 saranno precisate le condizioni e le modalita' secondo le quali saranno presi in considerazione, ai fini della determinazione di dette prestazioni, i periodi di contribuzione ed assimilati compiuti nei due Paesi contraenti.

Testo vigente dal 12 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122~art5 · fonte del testo