L'interessato, nel momento in cui matura il diritto a pensione, puo' rinunciare al beneficio delle disposizioni dell'art. 5. In tal caso le prestazioni sono determinate separatamente dagli enti assicuratori di ciascun Paese contraente secondo le legislazioni per essi vigenti e indipendentemente dai periodi compiuti nell'altro Paese.
Testo vigente dal 12 marzo 1958
