[1]ARTICOLO VIII Procedure di trasferimento

[2]I trasferimenti di cui agli Articoli IV, V, VI (una volta adempiuti gli obblighi fiscali) e VII saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese. Tutti i trasferimenti saranno effettuati in una valuta liberamente convertibile al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui l'investitore ha chiesto il trasferimento in oggetto. ad eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo V, al relativo al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o di esproprio.

Testo vigente dal 9 agosto 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-07-24;122~accordo-artviii · fonte su Normattiva