[1]Art. V

[2]Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, venga ritenuto consigliabile estendere le sue disposizioni a qualunque dei territori non metropolitani della cui attivita' internazionale il Governo del Regno Unito e' responsabile, le disposizioni di questo Accordo saranno considerate applicabili a tali territori dalla data e nella maniera indicate nelle Note che saranno scambiate allo scopo di effettuare tale estensione.

Testo vigente dal 12 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-07;123~artv · fonte del testo