[1]Art. VII

[2]Il presente Accordo restera' in vigore fino a quando ad esso non venga posto termine per mutuo accordo tra i due Governi. In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto in duplice copia, a Roma il 1° giugno 1954 in inglese e in italiano, ambedue i testi facenti egualmente fede. Per il Governo di S. M. Britannica ASHLEY CLARKE

[3]Per il Governo della Repubblica italiana PICCIONI

[4]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[5]Il Ministro per gli affari esteri PELLA

Testo vigente dal 12 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-07;123~artvii · fonte del testo