[1]La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Londra. La Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo quello dello scambio delle ratifiche e rimarra' in vigore fino a sei mesi dopo la data in cui una delle Parti Contraenti avra' dato all'altra avviso di denuncia.

[2]In fede di che, i sopraindicati Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto, a Roma, in duplice originale, il giorno 1 giugno 1954, in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede. Per Sua Maesta' ASHLEY CLARKE Per il Presidente della Repubblica italiana PICCIONI

[3]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[4]Il Ministro per gli affari esteri MARTINO

Testo vigente dal 13 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298~art40 · fonte del testo