[1]1. Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo la data alla quale saranno state completate le formalita' richieste dalla legislazione italiana. Il Governo italiano notifichera' ad ognuno degli altri Governi firmatari questa data, appena possibile. 2. All'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo del 1922 (subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 5 del presente Accordo) decadra', senza tuttavia portare pregiudizio a quanto precedentemente fatto in base a tale Accordo. A testimonianza di quanto sopra i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Roma il giorno 27 del mese di agosto 1953 in italiano e in inglese, ambedue i testi, facenti egualmente fede, in una sola copia che sara' depositata negli archivi del Governo italiano, il quale provvedera' ad inviare copie autentiche ad ognuno degli altri Governi firmatari.

[2]Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord V. A. L. MALLET

[3]Per il Governo del Canada' PIERRE DUPUY

[4]Per il Governo dell'Australia O. V. KELLWAY

[5]Per il Governo della Nuova Zelanda W. G. STEVENS

[6]Per il Governo dell'Unione del Sud Africa W. H. E. POOLE

[7]Per il Governo dell'India B. R. SEN

[8]Per il Governo del Pakistan A. HUSAIN

[9]Per il Governo dell'Italia PALLA

[10]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[11]Il Ministro per gli affari esteri MARTINO

Testo vigente dal 20 aprile 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-02;262~art12 · fonte del testo